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D.P.R. 16/12/1992 n. 49512 . Se l'annotazione prevista nel comma dieci non risulta iscritta sul documento di autorizzazione, e se la comunicazione di cui al comma undici non è allegata al documento stesso, il trasporto eccezionale deve ritenersi non autorizzato. Pertanto, in caso di accertamento da parte degli organi di polizia stradale, lo stesso è soggetto a tutte le conseguenze previste per la mancata autorizzazione. Alla fine del viaggio, durante il quale è stata accertata la inadempienza, l'autorizzazione deve essere restituita all'ufficio che l'ha rilasciata. 13 . I documenti di autorizzazione in originale, da conservarsi in buono stato, devono accompagnare sempre il veicolo durante la sua circolazione in regime di trasporto eccezionale e non devono essere in alcun modo manomessi, pena la immediata decadenza. 14 . Sui documenti di autorizzazione devono essere formulati, da parte degli organi di polizia stradale, rilievi circa le accertate inadempienze alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione stessa o violazioni al codice della strada, alle quali consegue la sospensione della patente fin dal primo accertamento, da parte del trasportatore. Gli organi di polizia stradale informano di ciò gli enti proprietari della strada e la segreteria del comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori. Il titolare dell'autorizzazione deve, nei casi suddetti, restituire con effetto immediato all'ente proprietario della strada l'autorizzazione. 15 . Il trasporto eccezionale effettuato con complessi costituiti da uno o più trattori con due o più rimorchi può essere autorizzato, sempre che l'ammissibilità alla circolazione di tali complessi sia attestata da apposito documento tecnico degli uffici competenti della direzione generale della m.c.t.c.. 16 . I trasporti eccezionali per massa possono essere autorizzati soltanto nei limiti di massa massima complessiva o per asse, ammessa per ciascun veicolo quale risulta dalla documentazione rilasciata dalla direzione generale della m.c.t.c., ovvero dalla carta di circolazione, nonché, nei casi di complessi, con unità il cui abbinamento risulti annotato sui predetti documenti. 17 . Disposizioni particolari, fatto salvo quanto previsto dallo articolo 138, comma due, del codice, possono essere stabilite con provvedimento del ministro dei lavori pubblici per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali militari su richiesta dell'ente militare competente in accordo con l'ente proprietario, ovvero per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali effettuati dal servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenza. Art. 17. (art. 10 cod. Str.) (durata delle autorizzazioni) 1 . Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi uno ed a mesi tre. 2 . Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi sei. Per i carrelli ferroviari, le macchine agricole o le macchine operatrici, l'autorizzazione ha validità annuale. 3 . Le autorizzazioni rilasciate dagli enti proprietari o concessionari di autostrade hanno, di norma, validità di un anno e, comunque, non superiore ad un anno. 4 . È facoltà dell'amministrazione concedente revocare o sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. 5 . È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell'autorizzazione. Art. 18. (art. 10 cod. Str.) (indennizzo) 1 . La misura dell'indennizzo dovuto agli enti proprietari per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli eccezionali o del trasporto eccezionale si calcola con le modalità di cui alle tabelle i.1, i.2, i.3 che fanno parte integrante del presente regolamento. Detta misura, per ciascun anno solare, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, è adeguata automaticamente con decreto del ministro dei lavori pubblici di concerto con il ministro delle finanze, alle variazioni degli indici istat relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale), con arrotondamento alle mille lire inferiori per importi fino a cinquecento lire. Per gli indici istat di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella gazzetta ufficiale della repubblica, entro il primo dicembre di ogni anno. 2 . Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta da allegare alla domanda di autorizzazione. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente. 3 . Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili con esazioni di ingresso - uscita, l'indennizzo è calcolato assumendo come valore "l" (elle) che figura nel calcolo di "i" - giusta tabelle i.1, i.2, i.3, - la metà della lunghezza del percorso autostradale non controllabile. 4 . Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di più regioni, per i quali è previsto il pagamento di un'indennizzo convenzionale, esso compete alle regioni in proporzione alla lunghezza dei tratti relativi al percorso dei transiti effettuati come indicati nelle rispettive autorizzazioni. 5 . È consentita la valutazione convenzionale dell'indennizzo per la maggiore usura per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari, nonché per le macchine operatrici e gli autoveicoli ad uso speciale qualora, all'atto della domanda di autorizzazione a tempo, il richiedente l'autorizzazione non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente né i singoli itinerari richiesti, né l'effettivo carico del singolo trasporto. 6 . La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, è effettuata come segue: a).macchine agricole o macchine operatrici atte al carico:... ....sino a 20t...........................l.....988.000....... ....da oltre 20t. A 33t.................."...1.646.000....... ....da oltre 33t. A 56t.................."...2.798.000....... b) macchine agricole o macchine operatrici non atte al carico: ....sino a 20t...........................l.....329.000....... ....da oltre 20t. A 33t..................".....576.000....... ....da oltre 33t. A 56t..................".....988.000....... ....da oltre 56t. A 70t.................."...1.646.000....... ....oltre 70t. (per ogni t. In più)....."......49.000....... c) veicoli ad uso speciale allestiti con autogru e simili: i medesimi importi dei veicoli qualificati mezzi d'opera. Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di l. 49.000 per ogni t in più. D) l. 2.000 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a due assi entro la massa massima di 40 t del carro ferroviario e l. 13.000 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, entro la massa massima di 80 t del carro ferroviario. A tal fine, i richiedenti devono, all'atto della domanda da presentare tramite l'azienda autonoma delle ferrovie dello stato, ovvero l'amministrazione concessionaria o di gestione, versare a titolo di acconto per ogni trimestre con i due tipi di carri convalidata dall'azienda stessa, ovvero dall'amministrazione concessionaria o di gestione. In alternativa, l'azienda autonoma delle ferrovie dello stato, ovvero l'amministrazione concessionaria o di gestione, nella veste di amministrazione concedente il servizio, provvede a versare direttamente ed in unica soluzione entro il primo mese successivo al trimestre con i due tipi di carri. In tale caso, i richiedenti sono esonerati, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, dal versamento degli acconti come sopra determinati. 7 . Le valutazioni convenzionali di cui alle lettere a), b) e c) del comma sei, su domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere versati in solu- zioni non inferiori a un terzo di quella annuale; in tal caso l'autorizzazione avrà il valore temporale corrispondente all'entità della soluzione versata. In alternativa, il richiedente potrà indicare la applicazione delle disposizioni di cui ai commi uno e due. I valori dell'indennizzo, anche se determinati in maniera convenzionale, sono dovuti solo per i veicoli eccedenti le masse stabilite dagli articoli 62 e 104 del codice. 8 . Gli importi, come determinati nel comma sette, sono versati, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di sette decimi alle amministrazioni regionali e di tre decimi al compartimento a.n.a.s. Competente per territorio operativo. In tali casi, nelle domande rivolte ai due enti interessati, dovrà essere indicato l'itinerario, e cioè quello riguardante la viabilità minore e quelli riguardanti l'a.n.a.s. E dovranno essere allegate le ricevute dei relativi versamenti. 9 . Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui al comma sei sarà effettuato nella misura di x/12 rispetto a quanto dovuto per l'intero anno, in conformità dei mesi x di validità dell'autorizzazione. 10 . Gli importi come definiti al comma sei, saranno per ciascun anno solare, a partire dal primo gennaio del 1993, adeguati automaticamente alle variazioni degli indici istat, di cui al comma uno, con arrotondamento alle mille lire. 11 . Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione dei commi uno, due e tre non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di autostrade. Art. 19. (art. 10 cod. Str.) (oneri a carico del richiedente) 1 . Sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione le eventuali spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e quando la richiesta sia avanzata alle società concessionarie di autostrade, le spese relative alla istruzione della pratica. Per gli altri enti le spese di autorizzazione si calcolano secondo le tariffe stabilite nell'articolo 405. 2 . È data facoltà all'ente proprietario o concessionario di esigere la costituzione di apposita polizza assicurativa o fidejussoria, a scelta del richiedente, a garanzia degli eventuali danni che possano essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze nonché alle persone o alle cose in dipendenza del transito di veicoli eccezionali o del trasporto eccezionale, nonché del loro numero. All'atto del ritiro dell'autorizzazione il richiedente è tenuto a esibire copia della polizza assicurativa o dichiarazione della società assicuratrice, o copia della polizza fidejussoria a garanzia degli eventuali danni. Art. 20. (art. 10 cod. Str.) (aggiornamenti) 1 . Le amministrazioni regionali provvedono a mantenere aggiornate le risultanze dell'archivio nazionale delle strade della rispettiva area circoscrizionale, contenente tutte le informazioni necessarie per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni al transito eccezionale su strade regionali, provinciali e comunali. Compete alle amministrazioni regionali, inoltre, l'aggiornamento dei dati relativi alle autorizzazioni rilasciate. Paragrafo 4. Servizi di polizia stradale (artt. 11-12 codice della strada) Art. 21. (art. 11 cod. Str.) (coordinamento dei servizi di polizia stradale. Rilascio di informazioni) 1 . Ai compiti di coordinamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma tre, del codice provvede con proprie direttive il ministro dell'interno. 2 . L'espletamento dei servizi di scorta a veicoli di trasporti eccezionali è affidato alla specialità polizia stradale della polizia di stato. La scorta è curata dai corpi di polizia municipale quando l'intero itinerario del trasporto si sviluppa su strade comunali. L'espletamento dei servizi di scorta a veicoli o trasporti eccezionali militari è affidato all'arma dei carabinieri. All'espletamento di tale servizio si applica l'articolo 16, commi cinque e sette.
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